Normativa Regionale

L.R. 24 dicembre 1996, n. 143 ([1]).

Disciplina delle attività trasfusionali. ([2])

Art. 1

Norme generali.

  1. La presente legge disciplina l’istituzione, il funzionamento ed i criteri di gestione e finanziamento del Servizio trasfusionale regionale, secondo i principi determinati dalla legge 4 maggio 1990, n. 107 ([3]), dai decreti ministeriali di attuazione, dal D.Lgs. n. 502 del 1992 ([4]) e successive modifiche ed integrazioni e sulla base delle disposizioni relative al riassetto del Servizio sanitario regionale.

Art. 2

Obiettivi e finalità.

  1. Con la presente legge la Regione Abruzzo persegue le seguenti finalità:
  2. a) il raggiungimento dell’autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
  3. b) una più efficace tutela della salute del cittadino attraverso la promozione di iniziative finalizzate alla massima riduzione ed al monitoraggio costante del rischio trasfusionale;
  4. c) un adeguato sviluppo della medicina trasfusionale, delle regole per il buon uso del sangue e dell’autotrasfusione;
  5. d) un adeguato supporto al sistema urgenza/emergenza regionale;
  6. e) un adeguato supporto a programmi di diagnosi e cura complessi quali in particolare i trapianti, l’assistenza a pazienti oncologici, ematologici ed immunoallergopatici;
  7. f) condizioni uniformi di erogazione del servizio trasfusionale su tutto il territorio regionale.

Art. 3

Il volontariato del sangue – La convenzione regionale.

  1. Ai sensi della legge 4 maggio 1990, n. 107 è riconosciuto il ruolo fondamentale delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, per le finalità istituzionali relative alla promozione ed allo sviluppo della donazione di sangue, alla tutela del donatore e del ricevente, alla partecipazione alla programmazione ed organizzazione delle attività trasfusionali regionali.
  2. Ai fini della presente legge sono riconosciute le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue le cui finalità statutarie sono conformi al D.M. di cui al comma 3, dell’art. 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
  3. Ai sensi dell’art. 1, comma 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, lo svolgimento delle attività previste al comma 1 del presente articolo è regolato da apposita convenzione stipulata dalla Regione Abruzzo con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue riconosciute, adottate in conformità dello schema tipo definito con decreto del Ministro della sanità.

Art. 4

Le attività trasfusionali.

  1. Le attività trasfusionali nella Regione Abruzzo sono organizzate nelle seguenti strutture:
  2. a) Servizi di immunoematologia e trasfusione (SIT);
  3. b) Centri trasfusionali (CT);
  4. c) Moduli organizzativi decentrati (MOD);
  5. d) Unità di raccolta (UR);
  6. e) Dipartimenti trasfusionali (DT).
  7. I presidi ospedalieri pubblici e privati, accreditati e non, che dispongono dei servizi di cui ai punti a), b), c) del precedente comma sono forniti di frigoemoteca.

Art. 5

Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali.

  1. La presente legge definisce i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali regionali. Si intende che tali requisiti saranno adeguati ad eventuali normative nazionali che dovessero essere emanate successivamente alla presente legge.
  2. Le indicazioni di cui al comma precedente sono riportate negli allegati A, B, C, D che sono parte integrante della presente legge.
  3. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente atto le Aziende sanitarie regionali debbono conformarsi alle norme in oggetto.

Art. 6

Gli organismi competenti.

  1. La presente legge individua gli organismi competenti per la programmazione e gestione delle attività trasfusionali e ne definisce le relative competenze.
  2. Gli organismi competenti sono:
  3. a) il Consiglio regionale;
  4. b) la Giunta regionale;
  5. c) l’Assessorato regionale alla sanità che operativamente;
  6. d) le Aziende sanitarie regionali.

Art. 7

Il Consiglio regionale.

  1. Il Consiglio regionale dispone gli atti in materia di programmazione delle attività trasfusionali.
  2. Il Consiglio regionale esercita funzioni di controllo sul raggiungimento degli obiettivi generali posti dalla programmazione regionale e nazionale in materia di attività trasfusionali e sullo stato di attuazione del PSPR.

Art. 8

La Giunta regionale.

  1. Alla Giunta regionale sono affidate funzioni attuative delle disposizioni nazionali e regionali relative alla organizzazione, gestione e finanziamento delle attività trasfusionali regionali.
  2. La Giunta regionale predispone le delibere di attuazione del Piano sangue e plasma regionale avvalendosi del parere della competente Commissione consiliare.

Art. 9

L’Assessorato alla sanità, igiene e sicurezza sociale.

Art. 10

Il Comitato tecnico-scientifico (C.T.S.).

Art. 11

L’Ufficio regionale per le attività trasfusionali (URAT).

Art. 12

Il Centro regionale di coordinamento e compensazione (CRCC).

Art. 13

Il Piano sangue e plasma regionale (PSPR).

Art. 14

Norme finanziarie.

  1. La Giunta regionale definisce annualmente le modalità e l’entità dei finanziamenti a supporto delle attività trasfusionali, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’URAT.
  2. Finanziamento delle attività trasfusionali.
  3. Fondo per le compensazioni regionali.
  4. Fondo per la produzione regionale di emoderivati.
  5. Recupero spesa farmaceutica.
  6. Finanziamento di progetti speciali.

Art. 15

Sperimentazioni gestionali.

  1. Nell’ambito della programmazione e gestione delle attività trasfusionali la Giunta regionale può definire aree di sperimentazione gestionale finalizzate ad una maggiore razionalizzazione ed economicità delle attività di produzione.

Allegato A

Requisiti organizzativi.

Premessa

I requisiti organizzativi dovranno prevedere la descrizione dei seguenti punti:

– il modello organizzativo;

– i principi generali dell’organizzazione del lavoro medico, infermieristico e tecnico;

– la qualifica del personale medico, infermieristico e tecnico e le relative responsabilità;

– le modalità di reperibilità del personale;

– le modalità organizzative relative a:

gestione donatori;

raccolta emocomponenti;

produzione, conservazione e trasporto emocomponenti;

diagnostica di laboratorio;

raccolta, manipolazione e conservazione cellule staminali;

– l’elaborazione di protocolli clinici relativi a:

Autotrasfusione;

Medicina trasfusionale;

Buon uso del sangue;

– l’elaborazione di protocolli per la gestione delle emergenze;

– l’informatizzazione e raccolta della documentazione;

– le modalità di verifica della qualità dei servizi erogati.

Il modello in generale

Le indicazioni per l’organizzazione dei Servizi di immunoematologia e trasfusione e dei Centri trasfusionali sono previste dagli artt. 5 e 6 della legge 4 maggio 1990, n. 107. In relazione poi alle previsioni legislative contenute nel D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni (in particolar modo l’autonomia delle nuove Aziende fino a coincidere all’ambito provinciale, la costituzione degli ospedali azienda operanti al di fuori di un preciso riferimento territoriale, l’organizzazione dipartimentale) ed agli effetti che queste comportano nella definizione del modello organizzativo delle strutture trasfusionali, i requisiti minimi andranno riferiti al livello di programmazione aziendale.

Pertanto le attività trasfusionali che debbono essere garantite a livello aziendale vanno dunque distinte in due differenti aree:

  1. a) Attività di produzione.

Sono volte a garantire la costante disponibilità di sangue, emocomponenti e emoderivati. Esse comprendono la selezione ed i controlli periodici del donatore, la raccolta, la lavorazione e validazione degli emocomponenti, la conservazione ed il trasporto, la produzione di plasma da destinare alla lavorazione degli emoderivati. I livelli di tali attività e dell’organizzazione che ne consegue debbono essere definiti in base alle esigenze di autosufficienza regionali e nazionali.

  1. b) Attività di servizio.

Esse comprendono l’assegnazione e la distribuzione di sangue e derivati, l’urgenza e l’emergenza, la medicina trasfusionale e l’autotrasfusione, eventuali ulteriori competenze nel campo della diagnosi e cura assegnate dalla programmazione regionale e locale. L’organizzazione di tali attività sono direttamente correlate alla complessità della rete ospedaliera aziendale e del territorio di competenza.

Strutture

Unita autonome:

1) Servizi di immunoematologia e trasfusione

2) Centri trasfusionali

1 e 2 successivamente denominate Strutture trasfusionali.

Tutti i servizi autonomi dovranno essere dotati di ambulatorio trasfusionale.

Articolazioni organizzative

– Modulo organizzativo decentrato della struttura trasfusionale.

Le strutture trasfusionali, in relazione alla complessità della rete ospedaliera, possono essere articolate su più sedi distaccate funzionalmente collegate.

Unità collegate

– Unità di raccolta

– Emoteche collegate

Il Dipartimento di medicina trasfusionale

Ai fini di rispondere all’esigenza di pervenire ad una razionalizzazione della rete delle strutture trasfusionali, essa dovrà essere organizzata in forma dipartimentale.

La programmazione e la gestione delle risorse verrà definita a livello aziendale.

I bacini d’utenza dei Dipartimenti trasfusionali sono definiti dalla programmazione regionale.

I Dipartimenti di medicina trasfusionale sono costituiti dall’aggregazione di unità autonome operative e/o moduli organizzativi (SIT, CT, MOD, UR)

Distribuzione farmaci emoderivati

D’intesa con la direzione aziendale deve essere definito un piano di approvvigionamento e distribuzione dei farmaci emoderivati prodotti attraverso le modalità di cui all’art. 10 della legge n. 107 del 1990.

Organizzazione interna del Dipartimento

Regolamento

Ogni Dipartimento si dovrà dotare di un regolamento per disciplinare la sua organizzazione interna.

Le attività trasfusionali all’interno del Dipartimento saranno organizzate mediante i seguenti ordini:

  1. a) Il Comitato dipartimentale è costituito dai responsabili delle unità operative appartenenti al Dipartimento stesso.
  2. b) Il coordinatore del Dipartimento è nominato dal direttore

L’attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue si sviluppa nel rispetto della programmazione regionale e aziendale in particolare per:

– il servizio di chiamata.

La chiamata dei donatori viene svolta di norma dalle associazioni e federazioni di volontariato convenzionate secondo programmi concordati con il responsabile della struttura trasfusionale di riferimento, nell’ambito degli obiettivi fissati per l’autosufficienza regionale e nazionale.

– la raccolta associativa

Le unità di raccolta possono essere gestite direttamente anche dalle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, secondo le modalità di cui all’art. 7, legge n. 107 del 1990 ed i requisiti previsti per le unità di raccolta nel presente documento, previa autorizzazione da parte della Regione competente, conformemente alle esigenze indicate nei rispettivi piani regionali sanitari e subordinata alla verifica della presenza di condizioni strutturali idonee.

L’attività delle unità di raccolta dipende sotto il profilo tecnico-organizzativo dalla struttura trasfusionale cui è collegata, ma può essere svolta a favore anche delle altre strutture trasfusionali appartenenti al Dipartimento o in ambito regionale, secondo programmi e protocolli concordati.

Personale

Principio:

La produzione di unità di sangue ed emocomponenti di buona qualità è strettamente collegata alla modalità con cui opera il personale addetto.

Per questa ragione è essenziale che la S.T. sia dotata di personale adeguato e qualificato.

Tutto il personale deve essere preparato in modo specifico (corsi di specializzazione in Medicina trasfusionale per personale medico e tecnico), avere adeguata esperienza che lo renda idoneo a svolgere in modo appropriato le mansioni loro affidate. Le specifiche operative e le responsabilità di competenza devono essere chiaramente comprese e registrate.

Dotazione minima di personale

SIT/CT: 1 dirigente II livello, dirigenti di I livello, tecnici di laboratorio, capo sala, infermieri professionali, ausiliari, amministrativi, autista.

Modulo: 1 dirigente medico I livello.

Organizzativo: capo modulo, dirigenti I livello, infermieri professionali, tecnici di laboratorio, amministrativi, ausiliari.

Unità di raccolta fisse: medico esperto, infermieri professionali, ausiliario

Unità di raccolta mobili: medico esperto, infermieri professionali, ausiliario, autista.

N.B.: La dotazione di personale sarà determinata in relazione ai carichi di lavoro ed alle funzioni attribuite dalla programmazione regionale locale.

Qualifica del personale SIT/CT

  1. a) Personale medico:

1) Personale medico con funzioni apicali: dirigente II livello con idoneità nazionale.

2) Personale medico addetto alle attività trasfusionali: dirigente medico di primo livello, salvo quanto previsto dalle norme transitorie in materia.

3) Personale medico addetto alle attività di raccolta: esperienza almeno di un anno presso strutture trasfusionali pubbliche o private, e/o adeguata formazione, se direttore responsabile della UdR esperienza di almeno 5 anni e/o adeguata formazione.

4) Personale medico addetto al coordinamento delle sedi decentrate.

Personale medico:

Ha le responsabilità della qualifica e relative competenze professionali con particolare riferimento alle seguenti attività:

– attività di raccolta, validazione e qualificazione biologica del sangue raccolto, produzione di emocomponenti, assegnazione e distribuzione, laboratorio di immunoematologia, medicina trasfusionale, direzione e coordinamento. Attività di diagnosi e cura dei pazienti ambulatoriali e in regime di day-hospital.

Personale tecnico di laboratorio:

Ha le responsabilità della qualifica e relative competenze professionali con particolare riferimento alle seguenti attività:

– attività di raccolta (il personale tecnico potrà svolgere questa attività in via transitoria per due anni dall’emanazione del presente atto), validazione e qualificazione biologica del sangue raccolto, produzione di emocomponenti, assegnazione e distribuzione, laboratorio di immunoematologia, altre attività di laboratorio se previste. Attività di supporto amministrativo, per quanto di competenza, con particolare riferimento alla tenuta e compilazione dei registri di leggi ed alla informatizzazione.

Personale laureato non medico (qualora previsto):

Ha la responsabilità della qualifica e relative competenze professionali con particolare riferimento alle seguenti attività:

– validazione e qualificazione biologica del donatore e del sangue raccolto, produzione di emocomponenti, laboratorio di immunoematologia, altre attività di laboratorio e previste. Particolare rilievo assume la figura del biologo per l’attuazione dei programmi di controllo di qualità delle procedure di laboratorio.

Personale infermieristico:

L’infermiere professionale ha le responsabilità e deve svolgere le proprie mansioni così come stabilito dal D.P.R. n. 225 del 14 marzo 1974 ([8]) e dai nuovi profili professionali.

L’IP svolge compiti assistenziali inerenti la raccolta di sangue ed emocomponenti, l’aferesi terapeutica, l’attività ambulatoriale, l’attività assistenziale in day-hospital e tutte le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo (comprese quelle legate alla informatizzazione di specifica competenza infermieristica.

Caposala: avrà le responsabilità, relative al proprio profilo professionale, dell’organizzazione di tutte le attività di D.H., se previsto, del personale infermieristico ed ausiliario, dell’igiene ambientale, delle procedure di ammissione e dimissione degli utenti, della verifica periodica della qualità dell’assistenza e del grado di soddisfazione dei bisogni dell’utenza.

Assistente sanitario (qualora previsto): ha la responsabilità, legato al proprio profilo professionale. Collabora con le associazioni e federazioni di volontariato per l’organizzazione di campagne di propaganda, prevenzione ed educazione alla salute nei confronti dei donatori e pazienti. Ha il compito di vigilare sull’igiene ambientale e sulla corretta applicazione di protocolli riguardanti la raccolta, conservazione e trasporto sangue.

Personale ausiliario/OTA:

Ausiliario socio sanitario specializzato

Effettua quanto previsto dal profilo dell’ausiliario socio sanitario specializzato.

L’operatore tecnico addetto all’assistenza

Previsto ove esistente il day-hospital, supporterà l’attività assistenziale così come previsto dalla legge.

Personale amministrativo:

L’assistente amministrativo effettua tutte le attività legate alla propria figura professionale comprese: le attività amministrative conseguenti ai rapporti con le industrie convenzionate addette alla lavorazione degli emoderivati e quelle relative alla informatizzazione dati e alla gestione magazzino scorte materiali e reagenti.

Autista:

Ha le responsabilità della qualifica e relative competenze professionali con particolare riferimento alle seguenti attività: raccolta mobile, trasporto del sangue, degli emocomponenti a scopo trasfusionale e dei campioni biologici, sia in condizioni ordinarie che in situazioni di urgenza.

Allegato B

Requisiti strutturali.

Obiettivi della struttura trasfusionale

Deve garantire le funzioni previste dalla legge n. 107 del 1990 art. 5 in applicazione delle norme previste dai D.M. applicativi relative a:

– selezione e verifica dell’idoneità dei donatori;

– raccolta, tipizzazione, validazione, scomposizione del sangue da donatore in emocomponenti, conservazione e assegnazione degli stessi applicando una corretta terapia trasfusionale mirata;

– raccolta di plasma, piastrine leucociti o cellule staminali mediante aferesi;

– esecuzione di aferesi terapeutiche;

– esecuzione di predeposito e recupero perioperatorio di emocomponenti autologhi;

– esecuzioni di trasfusioni, salassi terapeutici, in day-hospital o ambulatorio;

– esecuzione di esami di immunoematologia eritrocitaria, leucocitaria e piastrinica;

– esecuzione di esami di patologia dell’emostasi, ematologia ed immunopatologia in relazione agli obiettivi di piano regionale o aziendale.

Dotazione minima di ambienti delle strutture trasfusionali

Questa è in relazione all’entità dell’attività svolta e al numero di utenti che eccedono al servizio:

– Sala attesa donatori

– Ufficio accettazione donatori

– Spazio per indagini preliminari

– Ambulatori per visita donatori

– Sala prelievo donatori

– Sala ristoro donatori

– Ambulatorio di medicina trasfusionale

– Locali per registrazione, segreteria, archivio

– Locale o spazio per lavaggio e sterilizzazione vetrerie (se non previsto in sede centrale)

– Spazio o locale per magazzinaggio scorte

– Studi medici

– Locali per il personale di guardia

– Locale per accettazione campioni

– Laboratorio di immunoematologia

– Laboratorio di validazione

– Locali per la produzione di emocomponenti

– Locali per le emoteche per la conservazione del sangue (in attesa di validazione, validato, compatibilizzato e assegnato a pazienti, per le autotrasfusioni)

– Locali per congelatori

– Locale per la distribuzione del sangue o emocomponenti

– Spogliatoi e locale per il personale

– Servizi igienici per il personale e per gli utenti

– Locali necessari per le ulteriori funzioni attribuite dalla programmazione regionale e aziendale

– I locali per i MOD saranno definiti dalla programmazione aziendale in relazione alle funzioni attribuite. 

Ambienti integrativi:

– locale per day-hospital

Funzioni degli ambienti

Fatto salvo quanto già previsto dalle norme per l’edilizia ospedaliera il SIT deve garantire spazi idonei e attrezzati per:

  1. a) la donazione di sangue o emocomponenti (composti da sala di attesa, accettazione, laboratorio per esecuzione test preliminari alla donazione, ambulatori per la visita del donatore, sala prelievi con annesso ambiente per eventuale rianimazione, sala di ristoro;
  2. b) ambienti per la produzione e la conservazione degli emocomponenti;
  3. c) laboratori attrezzati:

1) per l’esecuzione degli esami di idoneità del donatore e validazione delle unità raccolte;

2) per l’esecuzione degli esami immunoematologici eritrocitari, leucocitari, piastrinici;

3) altri laboratori per attività aggiuntive. Questi devono essere situati in zone delimitate fisicamente e indipendenti dalle altre zone di attività trasfusionale;

  1. d) area di day-hospital per le attività ambulatoriali;
  2. e) locali per lo stoccaggio delle scorte;
  3. f) locali per le attività di studio, di direzione e ammmistrative.

I locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili al fine di eliminare tutti gli elementi suscettibili di interferire sulla qualità delle analisi biologiche e sulla perfetta conservazione del sangue. Inoltre devono essere strutturati in modo da contribuire alla sicurezza del personale e dell’ambiente. Se possibile, è preferibile disporre di una struttura modulabile in modo da garantire un rapido adeguamento all’evolversi delle necessità degli utenti.

Accessibilità

Il SIT deve essere facilmente accessibile dall’esterno dai donatori, pazienti ambulatoriali nonché da personale di altri ospedali e case di cura, che afferiscono al SIT per il supporto trasfusionale.

Inoltre deve essere situato in una posizione facilmente raggiungibile dal personale delle sale operatorie e dal personale del Pronto Soccorso e della Rianimazione per garantire un rapido collegamento in situazioni di emergenza.

Allegato C

Requisiti tecnologici.

Requisiti tecnologici specifici

Caratteristiche illuminotecniche e igrotermiche, secondo le normative vigenti previste per i laboratori di analisi.

Attrezzature

1) Area di accettazione e prelievi:

2) Area preparazione emocomponenti:

3) Area di laboratorio per la qualificazione biologica della unità:

4) Area di assegnazione e distribuzione:

5) Area prestazioni di medicina trasfusionale:

6) Sistema informativo dotato di hardware e software correttamente dimensionati che collegando tutte le aree sopraelencate garantisca la sicurezza del donatore, del ricevente e la tracciabilità di ogni operazione relativa alle unità di sangue ed emocomponenti. (vedi All. 3)

Allegato D

Unità di raccolta.

Le unità di raccolta sono strutture fisse o mobili finalizzate alla raccolta del sangue intero e di plasma mediante emaferesi, previo accertamento della idoneità del donatore secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 4, della legge n. 107 del 1990.

Esse dipendono sotto il profilo tecnico ed organizzativo, dal Servizio di immunoematologia e trasfusionale del territorio di competenza, o laddove esso sia integrato, dal rispettivo Centro trasfusionale, definiti dai piani sanitari regionali.

Le unità di raccolta possono essere gestite da Aziende sanitarie o direttamente anche dalle associazioni o dalle federazioni dei donatori volontari di sangue, previa autorizzazione da parte delle regioni territorialmente competenti, conformemente alle esigenze indicate nei rispettivi piani sanitari regionali e subordinate alla verifica della presenza di condizioni strutturali idonee.

Requisiti organizzativi

Collegamenti con la S.T. di riferimento.

È auspicabile che le UdR siano in collegamento informatico con la S.T. al fine di avere una pronta disponibilità dei dati relativi ai donatori indispensabile per la corretta formulazione di un giudizio di idoneità. Anche il caricamento delle unità prelevate e la loro etichettatura verrebbe in tal modo reso più affidabile (D.M. 27 dicembre 1990 ([9]) all’art. 24)

Dotazione organica

Ogni UdR deve essere diretta da un medico con esperienza almeno quinquennale di attività trasfusionale o in possesso di Specialità equivalente.

La dotazione organica delle UdR viene stabilita quantitativamente e qualitativamente secondo il profilo tecnico ed organizzativo individuato dal direttore della UdR in accordo con il dirigente di II livello della S.T. di riferimento.

L’organico medico ed infermieristico dovrà essere adeguato in maniera proporzionale in ragione di maggiori carichi di lavoro o di più complesse procedure attuate.

Requisiti strutturali

Unità raccolta fisse

Locali ed attrezzature per il prelievo.

I locali delle unità di raccolta devono garantire gli standard igienici previsti per gli stabilimenti ospedalieri e gli spazi minimi per consentire l’organizzazione della raccolta medesima che, essendo costituita da più fasi (attesa-selezione-prelievo-ristoro), comporta una compartimentazione di altrettanti vani.

In particolare l’Unità di raccolta dovrà prevedere:

  1. 1 locale attesa adeguato al numero dei donatori mediamente convocati;
  2. 1 locale per selezione donatori che garantisca l’adeguata privacy per l’effettuazione dell’anamnesi e della visita medica dotata delle attrezzature necessarie;
  3. 1 locale per i prelievi che abbia dimensioni e cubatura adeguate per la collocazione di almeno due poltrone/lettini da salasso. Inoltre dovranno essere assicurati il ricambio d’aria, la termoregolazione e gli accessi idrici. La forza elettromotrice dovrà essere adeguata alla presenza dei macchinari necessari.
  4. 1 locale per il riposo/ristoro dei donatori con adeguati servizi igienici e poltroncine in numero tale da consentire un riposo di almeno 10/15 minuti dopo l’ultimazione del prelievo.

La dotazione dei locali e delle attrezzature per il prelievo è predisposta dall’ente che gestisce l’UdR su indicazione del dirigente della S.T. di riferimento, che annualmente ne dovrà certificare l’idoneità, con riferimento, per quanto di competenza, alle dotazioni previste per le S.T.

Unità di raccolta mobili (UdR mobili)

La raccolta di sangue o plasma sulle autoemoteche o unità di raccolta mobili deve garantire, al pari delle strutture fisse, tutti gli interventi e tutte le fasi indispensabili per la tutela della salute del donatore e tutte le procedure atte a garantire la tutela della salute del ricevente.

I requisiti organizzativi devono essere quelli delle UdR fisse, tutti gli interventi e tutte le fasi indispensabili per la tutela della salute del donatore e tutte le procedure atte a garantire la tutela della salute del ricevente.

I requisiti organizzativi devono essere quelli delle UdR fisse. La cubatura delle unità mobile pertanto dovrà essere sufficiente per permettere la collocazione di almeno due poltrone/lettini salasso, un lettino per il riposo/ristoro del donatore, un piccolo scrittoio in un vano separato per la raccolta dell’anamnesi, una bilancia pesapersone, una frigoemoteca, un minibanco da laboratorio con emoglobinometro ed armadi in numero sufficiente a contenere tutto il materiale sanitario, nonché tutto l’occorrente per il trattamento degli eventuali incidenti che possono sorgere durante il prelievo (materiale analogo a quello previsto per le unità fisse di raccolta). Il sistema di ventilazione e di termoregolazione deve essere particolarmente accurato ed efficiente, dal momento che spesso tali mezzi operano in condizioni termiche estreme.

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